exposing the dark side of adoption
Register Log in

Twins adopted: Italy condemned by the European Court

public
15 January 2009
Twins adopted: Italy condemned by the European Court

(Brussels) The European Court of Human Rights yesterday condemned Italy for allowing the adoption of two twins, 27 days after their birth, without listening to his mother, who have not recognized the children wanted a period of reflection before being received by a court. These summarize the facts.
On 7 October 2005 Temenuzhla Ivanchova Todorova, Bulgarian citizen resident in Bari, had given birth to twins at the San Paolo di Bari At that time the woman asked not to recognize that the children and was granted anonymity. The same day, the social worker, MP, abandonment informed his superior, in writing. Three days later, the Court of minors Bari urged to proceed urgently to the placement of children at a reception center.

On 11 October 2005, the same social worker MP passed on to his superior a report in which it was specified that the mother of the twins had actually asked to have some 'time to reflect before deciding whether or not to recognize his children, and to be heard by the Court of minors. The mother also expressed the wish that children were placed temporarily in a reception or a family on condition that it was allowed to see them, and that pending a final decision.

Despite this request, October 18, the prosecutor asked the court to declare the children taken, and December 6, children were actually assigned to a family with a view to their adoption. In his opinion, the judge noted that the mother had not requested a time to recognize the children but only "a little 'time to recover and assess the prospects," the woman said to have had two more children and a family another State, that the father of the twins was an Italian citizen with whom he had lost every report, which had neither the means nor a life sufficiently stable to take care of his children and then was "not conceivable that he had not thought about ' abandonment during pregnancy. " On 21 March 2006, the woman has appealed to the Court of Appeal of Bari, demanding the withdrawal of the decision to adottabilita ', but the court had declared the application inadmissible. The Court noted in particular that Italy has ratified the European Convention relating to adoption, according to which the consent of a parent in the adoption of their child should be accepted only after the expiry of a period that does not'' must be less than six weeks''.

The European judges have explained that "it was essential for the applicant able to express themselves before the court and challenge the choice of abandoning her children," and that "the State had an obligation to ensure that the consent given by the applicant abandonment of his children had been clarified and accompanied by adequate safeguards. "

The judges in Strasbourg are therefore considered too short a time between the birth of twins and the decision of the Court adottabilità children of Bari (27 days).

This fact and the fact that it had not taken account of the wishes of the mother was considered by the Strasbourg Court of violations of the European Convention on Human Rights (Article 8, Respect for private and family life).

Ms. Todorova Temenuzhla Ivanchova requested compensation of 400 thousand euros. The Court considered that the claim was overstated, and has condemned the Italian state to pay the mother 15 thousand euros for moral damages and 2150 for legal costs.

(Source: Social Editor)


Written by: Press Releases 15 01

15 gennaio 2009

Gemelli adottati: Italia condannata dalla Corte europea

(Bruxelles) La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato ieri l’Italia per aver permesso l’adozione di due gemelli, 27 giorni dopo la loro nascita, senza ascoltare la madre, che pur non avendo riconosciuto i figli voleva un periodo di riflessione prima di essere ricevuta da un tribunale. Questi in sintesi i fatti.
Il 7 ottobre 2005 Temenuzhla Ivanchova Todorova, cittadina bulgara residente a Bari, aveva dato alla luce due gemelli all’ospedale San Paolo di Bari. In quel momento la donna chiese di non riconoscere i bambini e che le fosse garantito l’anonimato. Lo stesso giorno, l’assistente sociale, M.P., informò dell’abbandono il suo superiore gerarchico, per iscritto. Tre giorni dopo, il Tribunale dei minori di Bari invitò a procedere al collocamento urgente dei bambini presso un centro d'accoglienza.

L'11 ottobre 2005, la stessa assistente sociale M.P. trasmise al suo superiore una relazione nella quale era specificato che la madre dei due gemelli aveva in realtà chiesto di disporre di un po’ di tempo per riflettere prima di decidere se riconoscere o no i suoi bambini, e di essere ascoltata dal Tribunale dei minori. La madre esprimeva anche il desiderio che i bambini fossero messi temporaneamente in un centro d’accoglienza o presso una famiglia a condizione che le fosse consentito di vederli, e questo in attesa di una decisione definitiva.

Nonostante questa richiesta, il 18 ottobre la Procura ha chiesto al Tribunale di dichiarare i bambini adottabili, e il 6 dicembre, i bambini sono stati effettivamente affidati a una famiglia in vista della loro adozione. Nel suo parere, il magistrato aveva rilevato che la madre non aveva richiesto un termine per riconoscere i bambini ma soltanto “un po' di tempo per rimettersi e valutare le prospettive”, che la donna aveva dichiarato di avere altri due bambini ed una famiglia in un altro Stato, che il padre dei gemelli era un cittadino italiano con il quale si era interrotta ogni relazione, che aveva né i mezzi economici né una vita sufficientemente stabile per occuparsi dei suoi bambini e infine “non era concepibile che non avesse riflettuto sull'abbandono già durante la gravidanza”. Il 21 marzo 2006, la donna ha fatto ricorso alla Corte d'Appello di Bari, chiedendo la revoca della decisione di adottabilita', ma il tribunale aveva dichiarato la domanda irricevibile. La Corte ha rilevato in particolare che l'Italia ha ratificato la Convenzione europea in materia d'adozione, secondo la quale l'assenso di una madre all'adozione del proprio figlio deve essere accettato solo dopo la scadenza di un termine ''che non deve essere inferiore a sei settimane''.

I giudici europei hanno spiegato che “era fondamentale per la richiedente potersi esprimere davanti all'autorità giudiziaria e rimettere in discussione la scelta di abbandonare i suoi bambini”, e che “lo Stato aveva l'obbligo di assicurarsi che l'assenso dato dalla richiedente all'abbandono dei suoi bambini fosse stato chiarito e accompagnato da garanzie adeguate”.

I giudici di Strasburgo hanno quindi ritenuto troppo breve il tempo intercorso tra la nascita dei gemelli e la decisione di adottabilità del Tribunale dei minori di Bari (27 giorni).

Questa circostanza e il fatto di non aver tenuto conto delle richieste della madre sono state ritenute dalla Corte di Strasburgo violazioni della convenzione europea dei diritti dell’uomo (art.8, Rispetto della vita privata e familiare).

La signora Temenuzhla Ivanchova Todorova aveva chiesto un risarcimento di 400 mila euro. La Corte ha ritenuto che la richiesta fosse esagerata ed ha condannato lo Stato italiano a versare alla madre 15 mila euro per danni morali e 2.150 per le spese legali.

(fonte: Redattore Sociale)

Scritto da: Ufficio Stampa il 15 01 09 | 9:50 am
2009 Jan 15